Ad adiuvandum, ad opponendum, termine perentorio, termine ordinatorio e
compagnia cantante: in molti pensavamo, all’indomani del pronunciamento del
Consiglio di Stato, che il cabaret giudiziario fosse terminato.
Dopo aver ascoltato gli entusiastici apprezzamenti sul comportamento in udienza del
Presidente e del Collegio (….hanno letto tutte le carte ….hanno capito tutto….) nonchè
gli unanimi proclami di fiducia assoluta sull’esito positivo del giudizio ci auguravamo
che, con la pubblicazione della decisione del Consiglio di Stato, il tormentone estivo
fosse terminato.
Purtroppo non è così perchè nella conferenza stampa del 30 agosto è stato
preannunciato, dopo l’esito negativo, che la tarantella, forse, è destinata a proseguire.
Credo sia arrivato il momento di dire basta a questa pantomima e prendere atto di una
doppia sconfitta, quella sul campo e quella nelle aule di giustizia.
E le nette sconfitte nelle aule di giustizia sono oltremodo pesanti sul piano del diritto
per il Foggia e per i suoi difensori: tutte le azioni promosse e fino ad ora decise sono
state liquidate come inammissibili:
dal Collegio di Garanzia del CONI (punto 38.1 della sentenza CdS) ” per difetto di legittimazione attiva ” e/o ” per difetto di interesse ” (decisione impugnata al TAR che l’esaminerà il 4 p.v.) e dal Consiglio di Stato perchè “.45.5…..è noto che la
legittimazione a proporre appello spetta solo alle parti necessarie del giudizio di primo grado…..pertanto, ai fini dell’appello, non può assumere rilevanza la partecipazione al giudizio di primo grado nella veste di interventore, neppure ad opponendum, potendo quest’ultimo appellare la sentenza di primo grado solo nei capi che direttamente lo riguardano, e cioè nelle parti relative all’ammissibilità dell’intervento e delle spese….deve essere negata l’ammissibilità dell’appello proposto da chi sia stato interventore ad opponendum…….(…)” Peraltro, nonostante quanto affermato in conferenza stampa, il Consiglio di Stato, pur non essendo tenuto per la preliminare statuizione “in rito”, ha esaminato anche “i profili del merito” dell’appello e, in particolare, quello relativo al
” termine perentorio ” di cui in molti parlano, purtroppo a sproposito, perchè non conoscono e/o non ricordano la “storia” del Foggia.
A tal proposito circa 18 anni fa, a conclusione della gestione Coccimiglio, con
provvedimento della Covisoc del 7.7.2005 il nostro amato Foggia non venne iscritto
al Campionato 2005/06 per il ” mancato deposito entro il termine perentorio del 23
giugno 2005, ore 19,00, delle dichiarazioni liberatorie dei tesserati, lavoratori
dipendenti e collaboratori addetti al settore sportivo degli emolumenti dovuti alla data
del 31 marzo 2005, come certificato dalla Lega Professionisti di Serie C”.