Il Giudice Sportivo, in merito agli episodi avvenuti durante la gara Foggia-Avellino, si è così espresso:
SOCIETA’ FOGGIA
OBBLIGO DI DISPUTARE UNA GARA A PORTE CHIUSE E AMMENDA DI € 10.000
Ritenuta la continuazione, misura della sanzione in applicazione degli artt. 6, 8, lett. e), 13, comma 2, 25 e 26 C.G.S., valutate le modalità complessive dei fatti e la loro gravità. Misura attenuata in considerazione dei modelli organizzativi adottati ex art. 29 C.G.S. (r. proc. fed., relazione e atti di indagine proc. fed., r.c.c., documentazione fotografica).
SOCIETA’ AVELLINO
OBBLIGO DI DISPUTARE UNA GARA A PORTE CHIUSE E AMMENDA DI € 5000
Ritenuta la continuazione, misura della sanzione in applicazione degli artt. 6, 8, lett. e), 13, comma 2, 25 e 26 C.G.S., valutate le modalità complessive dei fatti e la loro gravità, rilevato che la Società sanzionata disputava la gara in trasferta (r. proc. fed., relazione e atti di indagine proc.fed., r.c.c., documentazione fotografica). Dispone che la sanzione della disputa della gara casalinga della Società FOGGIA e della Società AVELLINO a porte chiuse sia scontata con decorrenza dalla seconda giornata di gara successiva alla data di pubblicazione della presente decisione onde consentire alla LEGA ITALIANA CALCIO PROFESSIONISTICO di adottare le misure conseguenti alle sanzioni irrogate.
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