Pubblicato il comunicato del Giudice Sportivo relativo alla partita di andata del secondo turno della fase nazionale dei playoff.
La società del Foggia è stata multata per la somma di €4000 per le seguenti motivazioni:
<<A) per fatti contrari alle norme in materia di ordine e di sicurezza e per fatti violenti commessi dai suoi sostenitori integranti pericolo per l’incolumità pubblica, consistiti:
1. nell’avere lanciato, durante la fase di riscaldamento, un fumogeno sul terreno di gioco e, al termine della gara, un fumogeno sul terreno di gioco;
2. nell’avere lanciato, dalla Curva Sud, al 9° minuto del secondo tempo, due confezioni di Caffè Borghetti sul terreno di gioco;
3. nell’avere lanciato, al 19° minuto del secondo tempo, dalla Curva Sud, 2 contenitori di bengala in precedenza accesi e consumati e cinque bengala sul terreno di gioco;
4. nell’avere lanciato dal Settore Distinti, al 48° minuto del secondo tempo, sul terreno di gioco una bottiglietta d’acqua semipiena senza tappo;
B) per avere i suoi sostenitori, posizionati in Curva Nord intonato, al 35° minuto del secondo tempo, per cinque volte, un coro offensivo e insultante nei confronti dei tifosi avversari che, in applicazione dei principi enunciati dalla CGF a Sezioni Unite nella decisione pubblicata nel CU 179/CGF (2013/2014), emanata su ricorso del Frosinone Calcio, deve essere qualificato quale insulto becero e di pessimo gusto, ma non idoneo a porre in essere un comportamento discriminante.
Ritenuta la continuazione, misura della sanzione in applicazione degli artt. 6, 13, comma 2, 25 e 26 C.G.S., valutate le modalità complessive dei fatti, considerato che non si sono verificate conseguenze dannose e considerate le misure previste e poste in essere in applicazione dei modelli organizzativi attuati ex art. 29 C.G.S (r. proc. fed., r. c.c.)>>.
Si segnalano anche le squalifiche di mister Delio Rossi, <<per avere, al termine della gara, tenuto un comportamento non corretto nei confronti dell’Allenatore della squadra avversaria, Sig. LAMBERTO ZAULI, in quanto, mentre quest’ultimo si era avvicinato al Sig. ROSSI per stringergli la mano, provocava un diverbio e, con fare provocatorio, afferrava per il bavero della giacca il Sig. ZAULI. Quindi i due venivano separati dall’intervento dei Delegati e dei Collaboratori della Procura Federale>> e quelle di Leo, per recidività in ammonizione.
Per il Crotone, si segnalano €150 di multa <<per fatti violenti e contrari alle norme in materia di ordine e di sicurezza commessi dai suoi sostenitori, consistiti nell’avere danneggiato, e divelto all’interno del Settore Ospiti, un seggiolino>>, senza alcun riferimento ai petardi fatti esplodere anche dalla tifoseria ospite.
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