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Il Presidente Frattini respinge l�istanza cautelare presentata dall�U.S. Palermo

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Il Presidente del Collegio di Garanzia dello Sport, Franco Frattini, ha assunto un decreto relativo al ricorso presentato dalla societ� U.S. Palermo S.p.A. contro la Federazione Italiana Gioco Calcio e la Procura Federale della FIGC e nei confronti del sig. Maurizio Zamparini, del dott. Anastasio Morosi , del dott. Giovanni Giammarva, del Benevento Calcio s.r.l. per la riforma e/o l�annullamento della ordinanza della Corte Federale d�Appello della FIGC � Sezioni Unite, di cui al C.U. n. 102/CFA (2018/2019), adottata il data 16 maggio 2019, comunicata in pari data, che si � pronunciata sulla istanza cautelare urgente formulata dalla societ� US Citt� di Palermo S.P.A. nel reclamo dalla stessa introdotto in data 15 maggio 2019, avverso la decisione del Tribunale Federale Nazionale, pubblicato sul C.U. n. 63/TFN del 13 maggio 2019 concernente il deferimento del Procuratore federale n. 12055/816pf18-19/GP/GC/blp del 29 aprile 2019.

Questo in quanto:

visto il ricorso iscritto al R.G. ricorsi n. 47/2019, presentato, in data odierna, dalla societ� U.S. Palermo S.p.A. contro la Federazione Italiana Giuoco Calcio e la Procura Federale della FIGC e nei confronti del sig. Maurizio Zamparini, del dott. Anastasio Morosi, del dott. Giovanni Giammarva, del Benevento Calcio s.r.l. per la riforma e/o l�annullamento della ordinanza della Corte Federale d�Appello della FIGC – Sezioni Unite, di cui al C.U. n. 102/CFA (2018/2019), adottata in data 16 maggio u.s., comunicata in pari data, che si � pronunciata sulla istanza cautelare urgente formulata dalla societ� U.S. Citt� di Palermo S.p.A. nel reclamo dalla stessa introdotto in data 15 maggio 2019, avverso la decisione del Tribunale Federale Nazionale, pubblicato sul C.U. n. 63/TFN del 13 maggio 2019 concernente il deferimento del Procuratore Federale n. 12055/816pf18-19/GP/GC/blp del 29 aprile 2019;

vista la richiesta di misura cautelare ivi contenuta, ex art. 57 comma 2, lett. d), del Codice della Giustizia Sportiva, finalizzata alla sospensione, anche inaudita altera parte, dell´efficacia esecutiva della decisione del Tribunale Federale FIGC del 13 maggio 2019 sino alla definizione del citato giudizio d´appello, attualmente pendente;

considerato che, in questa fase di sommaria delibazione, le questioni sollevate circa la competenza del Collegio di Garanzia dello Sport e le altre questioni dedotte dalle parti non consentono lメassunzione di un provvedimento inaudita altera parte, senza lメaudizione del Collegio in camera di consiglio;

ritenuto, pertanto, che non ricorrono le condizioni per la concessione del provvedimento cautelare richiesto;

Respinge lメistanza cautelare invocata.

Fonte: coni.it

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