LND – Il Foggia deve dei soldi ad alcuni ex calciatori

COMUNICATO UFFICIALE N.296/1

La Commissione Accordi Economici presso la L.N.D. nella riunione tenutasi on-line il 22 Aprile 2021 accertati gli adempimenti previsti dalla normativa vigente, ed esaminati gli atti, ha assunto le seguenti decisioni:
Collegio composto dai Sigg.:
Avv.Fabio GALLI – Presidente;
Avv.Vincenzo STELLA-Vice Presidente
Avv.Francesco CARUSO;Avv.Carmine GENOVESE;Avv.Carlo GRECO;Avv.Roberta LICALZI;Dott.Paolo
MAGRELLI;Dott.Ermanno MAROTA; Componenti
Sig.Enrico CIUFFA Segretario

1) RICORSO DEL CALCIATORE Francesco VISCOMI/SSD ARL CALCIO FOGGIA 1920
La Commissione Accordi Economici:
letto il reclamo del calciatore Francesco VISCOMI, regolarmente trasmesso alla Società Sportiva FOGGIA SSD a r.l. in data 7/01/2021;
ritenuto che la Società Sportiva FOGGIA SSD a r.l. si è costituita in giudizio tramite l’Avv. Eduardo
Chiacchio in data 30/01/2021 nei termini di decadenza imposti dall’art. 25 bis, comma 5 del
Regolamento della L.N.D. che in data 23/03/2021 il calciatore ha presentato controdeduzioni in
risposta alle memorie difensive, che in data 24/03/2021 la Società ha presentato ulteriori
controdeduzioni difensive e che in data 15/04/2021 il calciatore ha presentato ulteriori memorie e
note.
Tutti I documenti sopra riportati sono stati regolarmente trasmessi alla commissione che ne ha
preso integralmente visione.
Le parti sono state convocate nell’udienza del 22/04/2021 tenutasi da remoto nelle modalità
prestabilite si sono entrambe presentate;
letti i passi salienti del ricorso, ascoltate le parti si è approfondito il tema sollevato dalla parte
resistente nella memoria del 30/01/2021 riguardante l’iscrizione della Società Sportiva Foggia SSD
a r.l. al campionato di serie C nella stagione 2020/2021. Nel fascicolo di iscrizione non c’è la
liberatoria del Sig. Francesco ViSCOMI per i compensi a lui spettanti nella stagione 2019/2020,
circostanza confermata in udienza dal legale del calciatore. Ulteriore approfondimento è stato
effettuato in merito alla mancata certificazione dei compensi erogati dal Foggia SSD a r.l. asserita
nelle ulteriori deduzioni presentate dalla parte resistente in data 24/03/2021 l’Avv. EduardoChiacchio ha confermato in udienza che la Società non deve attestare al calciatore il pagamento
delle imposte.
In considerazione della situazione determinata dall’emergenza sanitaria da COVID-19, che ha
causato l’interruzione dell’attività agonistica e l’impossibilità oggettiva, quantomeno parziale, di
adempimento delle prestazioni sportive, inducendo un’alterazione del sinallagma dell’accordo
economico in atti;
ritenuto che la vertenza debba essere decisa secondo equità al fine di realizzare il giusto
contemperamento degli interessi delle parti in causa;
valutato che il Protocollo d’intesa siglato tra la L.N.D. e l’A.I.C. in data 25/09/2020, in disparte ogni
considerazione sulla sua efficacia vincolante alla luce della normativa federale, fornisca comunque
una regola di equità che questa Commissione ritiene di poter mutuare;
visto, in particolare, quanto dedotto alla lettera a) dell’art. 3 del Protocollo in parola secondo cui:
“per i compensi maturati ed insoluti nella stagione sportiva 2019/2020, compresi quelli relativi al
periodo intercorrente dalla data dell’1 marzo 2020 al 30 giugno 2020, il Club dovrà provvedere al
pagamento dell’importo pari all’80% della somma totale netta pattuita nell’accordo economico,
detratto quanto eventualmente già percepito dai tesserati a titolo di indennità ex art. 96 del
Decreto Legge 18 marzo 2020 n. 18, convertito con modificazioni dalla Legge 24 aprile 2020, n. 27
relativamente al solo rateo di marzo”, laddove il Protocollo alla lettera c) stabilisce inoltre un
meccanismo ulteriormente compensativo;
ritenuto, pertanto, che l’importo dell’accordo economico debba riconoscersi nel limite dell’80%
della somma totale netta pattuita, detratto quanto eventualmente già percepito dai tesserati a
titolo di indennità ex art. 96 del Decreto Legge 18 marzo 2020 n. 18, convertito con modificazioni
dalla Legge 24 aprile 2020, n. 27, rispondendo tale criterio ad equità;
considerato che, nella prima domanda proposta il reclamante ha chiesto la condanna della società
al pagamento della somma intera a saldo di Euro 13.149,00, successivamente ridotta nelle
controdeduzioni presentate in data 23/03/2021 ad Euro 10.900,00 – data la somma di Euro
19.758,00 già versata dalla società ed Euro 600,00 percepiti come indennità, invero in corretta
applicazione del criterio equitativo sopra esposto la cifra è pari ad € 4.168,40;
ritenuto pertanto che, alla luce dei motivi in fatto e in diritto sopra esposti, la domanda proposta
dal reclamante in via principale non possa trovare accoglimento, mentre appare fondata la
domanda proposta in via subordinata in quanto l’art. 3 del Protocollo comprendi i compensi
maturati ed insoluti nella stagione sportiva 2019/2020 non facendo distinzione con il periodo di
sottoscrizione dell’accordo economico;
P.Q.M.
dichiara dovuto dalla società sportiva SSD ARL CALCIO FOGGIA 1920 al Sig.Francesco VISCOMI la
somma di Euro 4.168,40 per le causali indicate in narrativa.
Dispone la restituzione della tassa reclamo versata, subordinata alla comunicazione dell’iban
bancario (obbligatoriamente del calciatore) tramite mail all’indirizzo: lnd.amministrazione@figc.it
Si fa obbligo alla Società di comunicare alla Lega Pro i termini dell’avvenuto pagamento inviando
copia della liberatoria e del documento d’identità del calciatore regolarmente datati e firmati dallo
stesso entro e non oltre 30 giorni (trenta) della data della presente comunicazione giusto quanto
previsto dall’art. 94 ter comma 11 delle N.O.I.F.2) RICORSO DEL CALCIATORE Loris TORTORI/SSD ARL CALCIO FOGGIA 1920
La Commissione Accordi Economici:
letto il reclamo del calciatore Loris TORTORI, regolarmente trasmesso alla Società Sportiva FOGGIA
SSD a r.l. in data 7/01/2021;
ritenuto che la Società Sportiva FOGGIA SSD a r.l. si è costituita in giudizio tramite l’Avv. Eduardo
Chiacchio in data 30/01/2021 nei termini di decadenza imposti dall’art. 25 bis, comma 5 del
Regolamento della L.N.D. che in data 23/03/2021 il calciatore ha presentato controdeduzioni in
risposta alle memorie difensive, che in data 24/03/2021 la Società ha presentato ulteriori
controdeduzioni difensive e che in data 15/04/2021 il calciatore ha presentato ulteriori memorie e
note.
Tutti I documenti sopra riportati sono stati regolarmente trasmessi alla commissione che ne ha
preso integralmente visione.
Le parti sono state convocate nell’udienza del 22/04/2021 tenutasi da remoto nelle modalità
prestabilite si sono entrambe presentate;
letti i passi salienti del ricorso, ascoltate le parti si è approfondito il tema sollevato dalla parte
resistente nella memoria del 30/01/2021 riguardante l’iscrizione della Società Sportiva Foggia SSD
a r.l. al campionato di serie C nella stagione 2020/2021. Nel fascicolo di iscrizione non c’è la
liberatoria del Sig. Loris Tortori per i compensi a lui spettanti nella stagione 2019/2020, circostanza
confermata in udienza dal legale del calciatore. Ulteriore approfondimento è stato effettuato in
merito alla mancata certificazione dei compensi erogati dal Foggia SSD a r.l. asserita nelle ulteriori
deduzioni presentate dalla parte resistente in data 24/03/2021 l’Avv. Eduardo Chiacchio ha
confermato in udienza che la Società non deve attestare al calciatore il pagamento delle imposte.
In considerazione della situazione determinata dall’emergenza sanitaria da COVID-19, che ha
causato l’interruzione dell’attività agonistica e l’impossibilità oggettiva, quantomeno parziale, di
adempimento delle prestazioni sportive, inducendo un’alterazione del sinallagma dell’accordo
economico in atti;
ritenuto che la vertenza debba essere decisa secondo equità al fine di realizzare il giusto
contemperamento degli interessi delle parti in causa;
valutato che il Protocollo d’intesa siglato tra la L.N.D. e l’A.I.C. in data 25/09/2020, in disparte ogni
considerazione sulla sua efficacia vincolante alla luce della normativa federale, fornisca comunque
una regola di equità che questa Commissione ritiene di poter mutuare;
visto, in particolare, quanto dedotto alla lettera a) dell’art. 3 del Protocollo in parola secondo cui:
“per i compensi maturati ed insoluti nella stagione sportiva 2019/2020, compresi quelli relativi al
periodo intercorrente dalla data dell’1 marzo 2020 al 30 giugno 2020, il Club dovrà provvedere al
pagamento dell’importo pari all’80% della somma totale netta pattuita nell’accordo economico,
detratto quanto eventualmente già percepito dai tesserati a titolo di indennità ex art. 96 del
Decreto Legge 18 marzo 2020 n. 18, convertito con modificazioni dalla Legge 24 aprile 2020, n. 27
relativamente al solo rateo di marzo”, laddove il Protocollo alla lettera c) stabilisce inoltre un
meccanismo ulteriormente compensativo;
ritenuto, pertanto, che l’importo dell’accordo economico debba riconoscersi nel limite dell’80%
della somma totale netta pattuita, detratto quanto eventualmente già percepito dai tesserati a
titolo di indennità ex art. 96 del Decreto Legge 18 marzo 2020 n. 18, convertito con modificazioni
dalla Legge 24 aprile 2020, n. 27, rispondendo tale criterio ad equità;
considerato che, nella prima domanda proposta il reclamante ha chiesto la condanna della società
al pagamento della somma intera a saldo di Euro 19.777,64 – data la somma di Euro 44.767,36 giàversata dalla società, invero in corretta applicazione del criterio equitativo sopra esposto la cifra è
pari ad € 6.868,64;
ritenuto pertanto che, alla luce dei motivi in fatto e in diritto sopra esposti, la domanda proposta
dal reclamante in via principale non possa trovare accoglimento, mentre appare fondata la
domanda proposta in via subordinata in quanto l’art. 3 del Protocollo comprendi i compensi
maturati ed insoluti nella stagione sportiva 2019/2020 non facendo distinzione con il periodo di
sottoscrizione dell’accordo economico;
P.Q.M.
dichiara dovuto dalla società sportiva SSD ARL CALCIO FOGGIA 1920 al Sig. Loris TORTORI la
somma di Euro 6.868,64 per le causali indicate in narrativa.
Dispone la restituzione della tassa reclamo versata, subordinata alla comunicazione dell’iban
bancario (obbligatoriamente del calciatore) tramite mail all’indirizzo: lnd.amministrazione@figc.it
Si fa obbligo alla Società di comunicare alla Lega Pro, i termini dell’avvenuto pagamento inviando
copia della liberatoria e del documento d’identità del calciatore regolarmente datati e firmati dallo
stesso entro e non oltre 30 giorni (trenta) della data della presente comunicazione giusto quanto
previsto dall’art. 94 ter comma 11 delle N.O.I.F.
3) RICORSO DEL CALCIATORE Francesco RUSSO/SSD ARL CALCIO FOGGIA 1920
La Commissione Accordi Economici:
– letto il reclamo del calciatore, regolarmente trasmesso alla Società in data 07/01/2020 via p.e.c.
come da ricevuta di avvenuta consegna in atti;
– lette le memorie della Società del 30/01/2021 con cui si è tempestivamente si è costituita in
giudizio;
– letta la memoria del calciatore del 23/03/2021;
– letta la memoria della società del 24/03/2021;
– letta la memoria del calciatore del 15/04/2021;
– ritenuto di poter confermare, quale regola equitativa condivisibile, quella ripotata nel Protocollo
d’intesa siglato tra la L.N.D. e l’A.I.C. in data 25/09/2020;
– visto, in particolare, quanto dedotto alla lettera a) dell’art. 3 del Protocollo in parola secondo cui:
“per i compensi maturati ed insoluti nella stagione sportiva 2019/2020, compresi quelli relativi al
periodo intercorrente dalla data dell’1 marzo 2020 al 30 giugno 2020, il Club dovrà provvedere al
pagamento dell’importo pari all’80% della somma totale netta pattuita nell’accordo economico,
detratto quanto eventualmente già percepito dai tesserati a titolo di indennità ex art. 96 del
Decreto Legge 18 marzo 2020 n. 18, convertito con modificazioni dalla Legge 24 aprile 2020, n. 27
relativamente al solo rateo di marzo”, laddove il Protocollo alla lettera c) stabilisce inoltre un
meccanismo ulteriormente compensativo;
– ritenuto, pertanto, che l’importo dell’accordo economico debba riconoscersi nel limite dell’80%
della somma totale netta pattuita (con onere delle parti l’onere di dimostrare le modalità di
determinazione dell’importo netto rispetto a quanto indicato nell’accordo economico), dedotto
quanto eventualmente già percepito dai tesserati a titolo di indennità ex art. 96 del Decreto Legge
18 marzo 2020 n. 18, convertito con modificazioni dalla Legge 24 aprile 2020, n. 27, rispondendo
tale criterio ad equità;
– considerato che i compensi percepiti da calciatori sportivi dilettanti godono di un particolare
regime di tassazione. In particolare, l’articolo 67, comma 1, lettera m) del D.P.R. n. 917/86 prevedeche le indennità di trasferta, i rimborsi forfetari, i premi e i compensi siano da considerarsi redditi
diversi. Sono da comprendere in questo ambito i compensi erogati nell’esercizio di attività sportiva
dilettantistica, dal Coni, Federazioni sportive nazionali, Unire, Enti di promozione sportiva e da
qualunque organismo (incluse quindi le associazioni e, dal 2003, le società sportive
dilettantistiche) comunque denominato che persegua finalità sportive dilettantistiche e che sia da
essi riconosciuto. Le indennità, i rimborsi forfettari, i premi e i compensi percepiti dai collaboratori
sportivi dilettanti, beneficiano della seguente tassazione:
 i primi €. 10.000 complessivamente percepiti nel periodo d’imposta non concorrono alla
formazione del reddito;
 sugli ulteriori €. 20.658,28 è operata una ritenuta alla fonte a titolo d’imposta IRPEF, con aliquota
23%, maggiorata di addizionale regionale e comunale;
 sulle somme eccedenti è operata una ritenuta a titolo di acconto del 23% (primo scaglione IRPEF)
sempre maggiorata dell’addizionale regionale e comunale. Tali parametri operano con riferimento
al periodo di imposta che per le persone fisiche coincide con l’anno solare (e non per stagione
sportiva) ed operano sul totale dei compensi percepiti dallo sportivo dilettante. Pertanto, nel caso
in cui il calciatore abbia percepito nel medesimo periodo di imposta più compensi da diverse
società, lo stesso è tenuto a rilasciare apposita dichiarazione attestante l’ammontare complessivo
dei compensi percepiti al fine di una corretta applicazione delle ritenute da parte di ciascuna
società.
La società erogante deve assolvere agli oneri del sostituto di imposta e, quindi, deve:
 chiedere al percipiente (calciatore) all’atto di ogni pagamento la dichiarazione di avere o meno
superato la soglia di imponibilità;
 provvedere al versamento delle eventuali ritenute fiscali trattenute;
 provvedere annualmente alla certificazione unica dei compensi corrisposti nell’anno precedente,
anche se inferiori alla soglia di euro 10.000;
 provvedere, per i compensi eccedenti, alla trasmissione del modello 770 in riferimento alle somme
corrisposte nel periodo di imposta precedente;
– rilevato che, senza la prova da parte della società di aver adempiuto a tali oneri fiscali, la domanda
del calciatore sia correttamente formulata con riferimento alla somma lorda prevista dall’accordo
economico, a conferma del consolidato orientamento di questa Commissione, che deve essere
confermato anche in sede di applicazione del criterio equitativo di cui al richiamato Protocollo;
– considerato che il ricorrente ha formulato la propria richiesta economica in applicazione della
regola equitativa di cui sopra, quantificando la domanda in Euro 2.816,00 lordi come da conteggi
esposti nel ricorso, a cui si rimanda;
– considerato che la Società resistente non ha fornito alcuna prova di aver adempiuto agli obblighi
imposti dalla normativa fiscale vigente;
– ritenuto, pertanto, che al ricorrente debba essere riconosciuta, in applicazione dei criteri sopra
esposti, la somma nell’importo lordo ma pur sempre nel rispetto dei richiamati principi della
legislazione fiscale vigente;
P.Q.M.
La Commissione Accordi Economici presso la LND, dichiara dovuto dalla Società SSD ARL CALCIO
FOGGIA 1920 al Sig. Francesco RUSSO la somma di Euro 2.816,00 da corrispondersi nel rispetto
della legislazione fiscale vigente secondo i principi dettati nella parte motiva della presente
decisione.
Dispone la restituzione della tassa reclamo versata, subordinata alla comunicazione dell’iban
bancario (obbligatoriamente del calciatore) tramite mail all’indirizzo: lnd.amministrazione@figc.itSi fa obbligo alla Società di comunicare alla Lega Pro, i termini dell’avvenuto pagamento inviando
copia della liberatoria e del documento d’identità del calciatore regolarmente datati e firmati dallo
stesso entro e non oltre 30 giorni (trenta) della data della presente comunicazione giusto quanto
previsto dall’art. 94 ter comma 11 delle N.O.I.F.
4) RICORSO DEL CALCIATORE Matteo GERBAUDO/SSD ARL CALCIO FOGGIA 1920
La Commissione Accordi Economici:
– letto il reclamo del calciatore, regolarmente trasmesso alla Società in data 07/01/2020 via p.e.c.
come da ricevuta di avvenuta consegna in atti;
– lette le memorie della Società del 30/01/2021 con cui si è tempestivamente si è costituita in
giudizio;
– letta la memoria del calciatore del 23/03/2021;
– letta la memoria della società del 24/03/2021;
– letta la memoria del calciatore del 15/04/2021;
– ritenuto di poter confermare, quale regola equitativa condivisibile, quella ripotata nel Protocollo
d’intesa siglato tra la L.N.D. e l’A.I.C. in data 25/09/2020;
– visto, in particolare, quanto dedotto alla lettera a) dell’art. 3 del Protocollo in parola secondo cui:
“per i compensi maturati ed insoluti nella stagione sportiva 2019/2020, compresi quelli relativi al
periodo intercorrente dalla data dell’1 marzo 2020 al 30 giugno 2020, il Club dovrà provvedere al
pagamento dell’importo pari all’80% della somma totale netta pattuita nell’accordo economico,
detratto quanto eventualmente già percepito dai tesserati a titolo di indennità ex art. 96 del
Decreto Legge 18 marzo 2020 n. 18, convertito con modificazioni dalla Legge 24 aprile 2020, n. 27
relativamente al solo rateo di marzo”, laddove il Protocollo alla lettera c) stabilisce inoltre un
meccanismo ulteriormente compensativo;
– ritenuto, pertanto, che l’importo dell’accordo economico debba riconoscersi nel limite dell’80%
della somma totale netta pattuita (con onere delle parti l’onere di dimostrare le modalità di
determinazione dell’importo netto rispetto a quanto indicato nell’accordo economico), dedotto
quanto eventualmente già percepito dai tesserati a titolo di indennità ex art. 96 del Decreto Legge
18 marzo 2020 n. 18, convertito con modificazioni dalla Legge 24 aprile 2020, n. 27, rispondendo
tale criterio ad equità;
– considerato che i compensi percepiti da calciatori sportivi dilettanti godono di un particolare
regime di tassazione. In particolare, l’articolo 67, comma 1, lettera m) del D.P.R. n. 917/86 prevede
che le indennità di trasferta, i rimborsi forfetari, i premi e i compensi siano da considerarsi redditi
diversi. Sono da comprendere in questo ambito i compensi erogati nell’esercizio di attività sportiva
dilettantistica, dal Coni, Federazioni sportive nazionali, Unire, Enti di promozione sportiva e da
qualunque organismo (incluse quindi le associazioni e, dal 2003, le società sportive
dilettantistiche) comunque denominato che persegua finalità sportive dilettantistiche e che sia da
essi riconosciuto. Le indennità, i rimborsi forfettari, i premi e i compensi percepiti dai collaboratori
sportivi dilettanti, beneficiano della seguente tassazione:
 i primi €. 10.000 complessivamente percepiti nel periodo d’imposta non concorrono alla
formazione del reddito;
 sugli ulteriori €. 20.658,28 è operata una ritenuta alla fonte a titolo d’imposta IRPEF, con aliquota
23%, maggiorata di addizionale regionale e comunale;
 sulle somme eccedenti è operata una ritenuta a titolo di acconto del 23% (primo scaglione IRPEF)
sempre maggiorata dell’addizionale regionale e comunale. Tali parametri operano con riferimento
al periodo di imposta che per le persone fisiche coincide con l’anno solare (e non per stagionesportiva) ed operano sul totale dei compensi percepiti dallo sportivo dilettante. Pertanto, nel caso
in cui il calciatore abbia percepito nel medesimo periodo di imposta più compensi da diverse
società, lo stesso è tenuto a rilasciare apposita dichiarazione attestante l’ammontare complessivo
dei compensi percepiti al fine di una corretta applicazione delle ritenute da parte di ciascuna
società.
La società erogante deve assolvere agli oneri del sostituto di imposta e, quindi, deve:
 chiedere al percipiente (calciatore) all’atto di ogni pagamento la dichiarazione di avere o meno
superato la soglia di imponibilità;
 provvedere al versamento delle eventuali ritenute fiscali trattenute;
 provvedere annualmente alla certificazione unica dei compensi corrisposti nell’anno precedente,
anche se inferiori alla soglia di euro 10.000;
 provvedere, per i compensi eccedenti, alla trasmissione del modello 770 in riferimento alle somme
corrisposte nel periodo di imposta precedente;
– rilevato che, senza la prova da parte della società di aver adempiuto a tali oneri fiscali, la domanda
del calciatore sia correttamente formulata con riferimento alla somma lorda prevista dall’accordo
economico, a conferma del consolidato orientamento di questa Commissione, che deve essere
confermato anche in sede di applicazione del criterio equitativo di cui al richiamato Protocollo;
– considerato che il ricorrente ha formulato la propria richiesta economica in applicazione della
regola equitativa di cui sopra, quantificando la domanda in Euro 6.629,20 lordi come da conteggi
esposti nel ricorso, a cui si rimanda;
– considerato che la Società resistente non ha fornito alcuna prova di aver adempiuto agli obblighi
imposti dalla normativa fiscale vigente;
– ritenuto, pertanto, che al ricorrente debba essere riconosciuta, in applicazione dei criteri sopra
esposti, la somma nell’importo lordo ma pur sempre nel rispetto dei richiamati principi della
legislazione fiscale vigente;
P.Q.M.
dichiara dovuto dalla Società SSD ARL CALCIO FOGGIA 1920 al Sig. Matteo GERBAUDO la somma di
Euro 6.629,20 da corrispondersi nel rispetto della legislazione fiscale vigente secondo i principi
dettati nella parte motiva della presente decisione.
Dispone la restituzione della tassa reclamo versata, subordinata alla comunicazione dell’iban
bancario (obbligatoriamente del calciatore) tramite mail all’indirizzo: lnd.amministrazione@figc.it
Si fa obbligo alla Società di comunicare alla Lega Pro, i termini dell’avvenuto pagamento inviando
copia della liberatoria e del documento d’identità del calciatore regolarmente datati e firmati dallo
stesso entro e non oltre 30 giorni (trenta) della data della presente comunicazione giusto quanto
previsto dall’art. 94 ter comma 11 delle N.O.I.F.
5) RICORSO DEL CALCIATORE Giordano MACCARRONE/SSD ARL CALCIO FOGGIA 1920
Con ricorso datato 08.01.2020, inoltrato a mezzo PEC tanto alla società controinteressata quanto
alla Commissione Accordi Economici, il sig. Giordano Maccarrone chiedeva la condanna della SSD
Calcio Foggia s.r.l. al pagamento della somma di € 13.634,00 quale compenso residuo previsto
nell’Accordo Economico sottoscritto; accludeva, altresì, la relativa tassa prescritta dall’art. 25 bis,
comma 4°, del Regolamento della Lega Nazionale Dilettanti, pari a € 100,00.
La società controinteressata, in data 06.02.2020, presentava le proprie controdeduzioni, con le
quali chiedeva il rigetto integrale del ricorso e formulava domanda riconvenzionale di risoluzionedell’accordo economico per giustificato motivo oggettivo, sulla base del coinvolgimento del
calciatore in un’indagine penale per il reato di frode sportiva, nell’ambito della quale al medesimo
era stata applicata la misura cautelare degli arresti domiciliari.
Il ricorrente, in data 11.02.2020, replicava alla controdeduzioni della società, comunicando la
circostanza di non aver potuto prestare la propria attività sportiva, in ragione di un infortunio
verificatosi in data 23.09.2019. Dava, altresì, atto di aver aggiornato costantemente la società in
merito al decorso del predetto infortunio ed alle condizioni di salute che impedivano lo
svolgimento dell’attività sportiva. Comunicava, inoltre, che la misura restrittiva applicatagli era
stata revocata in data 18.12.2019, con la conseguenza che la sua durata effettiva si era limitata a
ventisei giorni, ferma la superfluità della stessa sotto il profilo dell’impedimento alla prestazione
sportiva, in costanza del richiamato infortunio. Nel medesimo atto il ricorrente precisava che
l’importo richiesto a seguito di una rideterminazione della somma indicata in ricorso e della
maturazione di un ulteriore mensilità fosse pari a € 17.060,80. In subordine chiedeva comunque la
condanna della società al pagamento della somma di € 12.927,84, in caso di attribuzione di
rilevanza all’applicazione della richiamata misura cautelare.
Codesta Commissione in data 24.02.2020, all’esito della riunione tenutasi in data 13.02.2020,
trasmetteva gli atti alla Procura Federale per l’accertamento di eventuali infrazioni disciplinari
attinenti alla presunta violazione dell’art. 4 del C.G.S., anche in correlazione al Protocollo d’Intesa
A.I.C. / L.N.D. sottoscritto il 21.10.2004.
La Procura Federale deferiva il Presidente della società, sig. Roberto Felleca e la Società Calcio
Foggia 1920 SSD a R.L., rispettivamente per la violazione dell’art. 4 comma 1 e art. 6, comma 1
C.G.S.
Il Tribunale Federale Nazionale – Sezione Disciplinare, all’esito del procedimento disciplinare
instaurato, irrogava la sanzione dell’ammenda di € 1.500,00 alla società e l’inibizione di mesi due
al Presidente.
Il procedimento avanti questa Commissione, dopo la sospensione disposta a seguito della
trasmissione degli atti alla Procura Federale, riprendeva con la riunione tenutasi in data
22.04.2021, all’esito della quale la Commissione si riservava la decisione.
*******
Rileva la Commissione come dalla documentazione prodotta in atti sia emerso come il ricorrente
non abbia potuto prestare l’attività sportiva nell’interesse della società controinteressata a causa
dell’infortunio occorsogli in data 23.09.2019 e come tale impossibilità si sia protratta nei mesi,
comprendendo il periodo temporale di ventisei giorni, durante il quale il calciatore è stato
sottoposto alla misura cautelare degli arresti domiciliari. L’applicazione della misura cautelare
sebbene, in astratto, idonea ad inibire in capo al calciatore la capacità di garantire le sue
prestazioni, in concreto, non ha spiegato una rilevanza diretta in tal senso, posto che la costanza
dell’infortunio avrebbe continuato ad impedire l’attività sportiva, anche in assenza della predetta
misura cautelare.
PQM
La Commissione Accordi Economici presso la L.N.D., accoglie il reclamo, condannando la SSD Calcio
Foggia s.r.l. a corrispondere al sig. Giordano Maccarrone la somma di € 17. 060,80, quale residuo
del compenso globale annuo previsto nell’Accordo Economico sottoscritto.
Dispone la restituzione della tassa reclamo versata, subordinata alla comunicazione dell’ iban
bancario (obbligatoriamente del calciatore) tramite mail all’indirizzo: lnd.amministrazione@figc.itSi fa obbligo alla Società di comunicare alla Lega Pro i termini dell’avvenuto pagamento inviando
copia della liberatoria e del documento di identità del calciatore regolarmente datati e firmati
dallo stesso entro e non oltre 30 giorni (trenta) dalla data della presente comunicazione giusto
quanto previsto dall’art.94 ter comma 11 delle N.O.I.F.
6) RICORSO DEL CALCIATORE Filippo GEMMI/SSD ARL CALCIO FOGGIA 1920
La Commissione Accordi Economici:
– letto il ricorso del calciatore Gemmi Filippo, regolarmente trasmesso alla società Calcio Foggia
1920 a r.l.;
– ritenuto che la memoria di costituzione della società è stata presentata entro il termine di
decadenza imposto dall’art. 25 bis, comma 5 del Regolamento della L.N.D.;
– considerata l’eccezionalità della situazione determinata dall’emergenza sanitaria da COVID-19,
che ha causato l’interruzione dell’attività agonistica e l’impossibilità oggettiva, quantomeno
parziale, di adempimento delle prestazioni sportive, inducendo un’alterazione del sinallagma
dell’accordo economico in atti;
– ritenuto che la vertenza debba essere decisa secondo equità al fine di realizzare il giusto
contemperamento degli interessi delle parti in causa;
– valutato che il Protocollo d’intesa siglato tra la L.N.D. e l’A.I.C. in data 25/09/2020, in disparte
ogni considerazione sulla sua efficacia vincolante alla luce della normativa federale, fornisca
comunque una regola di equità che questa Commissione ritiene di poter mutuare;
– visto, in particolare, quanto dedotto alla lettera a) dell’art. 3 del Protocollo in parola secondo cui:
“per i compensi maturati ed insoluti nella stagione sportiva 2019/2020, compresi quelli relativi al
periodo intercorrente dalla data dell’1 marzo 2020 al 30 giugno 2020, il Club dovrà provvedere al
pagamento dell’importo pari all’80% della somma totale netta pattuita nell’accordo economico,
detratto quanto eventualmente già percepito dai tesserati a titolo di indennità ex art. 96 del
Decreto Legge 18 marzo 2020 n. 18, convertito con modificazioni dalla Legge 24 aprile 2020, n. 27
relativamente al solo rateo di marzo”, laddove il Protocollo alla lettera c) stabilisce inoltre un
meccanismo ulteriormente compensativo;
– evidenziato che dal tenore del ricorso emerge una contraddittorietà in merito al numero di
mensilità insolute (cfr 2° cpv residuano ancora i ratei di marzo, aprile, maggio, giugno 2020 e ult.
cpv laddove si riporta il calcolo sulla base di tre mensilità insolute);
– ritenuto che sulla base delle modalità di calcolo adottate dal ricorrente per giungere alla somma
richiesta, si debba dedurre che le mensilità insolute siano tre;
– considerato che la singola mensilità ammonta ad € 2.222,22 e quindi che l’importo delle tre
mensilità insolute sia pari a € 6.666,66, la cui percentuale dell’ 80 % è pari a € 5.333,32;
– ritenuto che dalla suddetta somma vadano detratti gli importi di € 1.230,00 e € 1.800,00, per le
causali indicate in ricorso, si giunge alla determinazione della somma dovuta nella misura di €
2.303,32.
P.Q.M.
dichiara dovuto dalla società SSD ARL CALCIO FOGGIA 1920al Sig. GEMMI Filippo la somma di Euro
2.303,32 per le causali indicate in narrativa.
Dispone la restituzione della tassa reclamo versata, subordinata alla comunicazione dell’iban
bancario (obbligatoriamente del calciatore) tramite mail all’indirizzo: lnd.amministrazione@figc.itSi fa obbligo alla Società di comunicare alla Lega Pro, i termini dell’avvenuto pagamento inviando
copia della liberatoria e del documento d’identità del calciatore regolarmente datati e firmati dallo
stesso entro e non oltre 30 giorni (trenta) della data della presente comunicazione giusto quanto
previsto dall’art. 94 ter comma 11 delle N.O.I.F.
7) RICORSO DEL CALCIATORE Andrea CITTADINO/SSD ARL CALCIO FOGGIA 1920
La Commissione Accordi Economici:
– letto il reclamo del calciatore, regolarmente trasmesso alla Società in data 07/01/2020 via p.e.c.
come da ricevuta di avvenuta consegna in atti;
– lette le memorie della Società del 30/01/2021 con cui si è tempestivamente si è costituita in
giudizio;
– letta la memoria del calciatore del 23/03/2021;
– letta la memoria della società del 24/03/2021;
– letta la memoria del calciatore del 15/04/2021;
– ritenuto di poter confermare, quale regola equitativa condivisibile, quella ripotata nel Protocollo
d’intesa siglato tra la L.N.D. e l’A.I.C. in data 25/09/2020;
– visto, in particolare, quanto dedotto alla lettera a) dell’art. 3 del Protocollo in parola secondo cui:
“per i compensi maturati ed insoluti nella stagione sportiva 2019/2020, compresi quelli relativi al
periodo intercorrente dalla data dell’1 marzo 2020 al 30 giugno 2020, il Club dovrà provvedere al
pagamento dell’importo pari all’80% della somma totale netta pattuita nell’accordo economico,
detratto quanto eventualmente già percepito dai tesserati a titolo di indennità ex art. 96 del
Decreto Legge 18 marzo 2020 n. 18, convertito con modificazioni dalla Legge 24 aprile 2020, n. 27
relativamente al solo rateo di marzo”, laddove il Protocollo alla lettera c) stabilisce inoltre un
meccanismo ulteriormente compensativo;
– ritenuto, pertanto, che l’importo dell’accordo economico debba riconoscersi nel limite dell’80%
della somma totale netta pattuita (con onere delle parti l’onere di dimostrare le modalità di
determinazione dell’importo netto rispetto a quanto indicato nell’accordo economico), dedotto
quanto eventualmente già percepito dai tesserati a titolo di indennità ex art. 96 del Decreto Legge
18 marzo 2020 n. 18, convertito con modificazioni dalla Legge 24 aprile 2020, n. 27, rispondendo
tale criterio ad equità;
– considerato che i compensi percepiti da calciatori sportivi dilettanti godono di un particolare
regime di tassazione. In particolare, l’articolo 67, comma 1, lettera m) del D.P.R. n. 917/86 prevede
che le indennità di trasferta, i rimborsi forfetari, i premi e i compensi siano da considerarsi redditi
diversi. Sono da comprendere in questo ambito i compensi erogati nell’esercizio di attività sportiva
dilettantistica, dal Coni, Federazioni sportive nazionali, Unire, Enti di promozione sportiva e da
qualunque organismo (incluse quindi le associazioni e, dal 2003, le società sportive
dilettantistiche) comunque denominato che persegua finalità sportive dilettantistiche e che sia da
essi riconosciuto. Le indennità, i rimborsi forfettari, i premi e i compensi percepiti dai collaboratori
sportivi dilettanti, beneficiano della seguente tassazione:
 i primi €. 10.000 complessivamente percepiti nel periodo d’imposta non concorrono alla
formazione del reddito;
 sugli ulteriori €. 20.658,28 è operata una ritenuta alla fonte a titolo d’imposta IRPEF, con aliquota
23%, maggiorata di addizionale regionale e comunale;
 sulle somme eccedenti è operata una ritenuta a titolo di acconto del 23% (primo scaglione IRPEF)
sempre maggiorata dell’addizionale regionale e comunale. Tali parametri operano con riferimentoal periodo di imposta che per le persone fisiche coincide con l’anno solare (e non per stagione
sportiva) ed operano sul totale dei compensi percepiti dallo sportivo dilettante. Pertanto, nel caso
in cui il calciatore abbia percepito nel medesimo periodo di imposta più compensi da diverse
società, lo stesso è tenuto a rilasciare apposita dichiarazione attestante l’ammontare complessivo
dei compensi percepiti al fine di una corretta applicazione delle ritenute da parte di ciascuna
società.
La società erogante deve assolvere agli oneri del sostituto di imposta e, quindi, deve:
 chiedere al percipiente (calciatore) all’atto di ogni pagamento la dichiarazione di avere o meno
superato la soglia di imponibilità;
 provvedere al versamento delle eventuali ritenute fiscali trattenute;
 provvedere annualmente alla certificazione unica dei compensi corrisposti nell’anno precedente,
anche se inferiori alla soglia di euro 10.000;
 provvedere, per i compensi eccedenti, alla trasmissione del modello 770 in riferimento alle somme
corrisposte nel periodo di imposta precedente;
– rilevato che, senza la prova da parte della società di aver adempiuto a tali oneri fiscali, la domanda
del calciatore sia correttamente formulata con riferimento alla somma lorda prevista dall’accordo
economico, a conferma del consolidato orientamento di questa Commissione, che deve essere
confermato anche in sede di applicazione del criterio equitativo di cui al richiamato Protocollo;
– considerato che il ricorrente ha formulato la propria richiesta economica in applicazione della
regola equitativa di cui sopra, quantificando la domanda in Euro 5.268,80 lordi come da conteggi
esposti nel ricorso, a cui si rimanda;
– considerato che la Società resistente non ha fornito alcuna prova di aver adempiuto agli obblighi
imposti dalla normativa fiscale vigente;
– ritenuto, pertanto, che al ricorrente debba essere riconosciuta, in applicazione dei criteri sopra
esposti, la somma nell’importo lordo ma pur sempre nel rispetto dei richiamati principi della
legislazione fiscale vigente;

P.Q.M.
dichiara dovuto dalla Società SSD ARL CALCIO FOGGIA 1920 al Sig. Andrea CITTADINO la somma di
Euro 5.268,80, da corrispondersi nel rispetto della legislazione fiscale vigente secondo i principi
dettati nella parte motiva della presente decisione.
Dispone la restituzione della tassa reclamo versata, subordinata alla comunicazione dell’iban
bancario (obbligatoriamente del calciatore) tramite mail all’indirizzo: lnd.amministrazione@figc.it
Si fa obbligo alla Società di comunicare alla Lega Pro, i termini dell’avvenuto pagamento inviando
copia della liberatoria e del documento d’identità del calciatore regolarmente datati e firmati dallo
stesso entro e non oltre 30 giorni (trenta) della data della presente comunicazione giusto quanto
previsto dall’art. 94 ter comma 11 delle N.O.I.F.
8) RICORSO DEL CALCIATORE Fabrizio CARBONI/SSD ARL CALCIO FOGGIA 1920
La Commissione Accordi Economici:
– letto il reclamo del calciatore, regolarmente trasmesso alla Società in data 07/01/2020 via p.e.c.
come da ricevuta di avvenuta consegna in atti;- lette le memorie della Società del 28/01/2021 con cui si è tempestivamente si è costituita in
giudizio;
– letta la memoria del calciatore del 22/03/2021;
– letta la memoria della società del 24/03/2021;
– letta la memoria del calciatore del 15/04/2021;
– ritenuto di poter confermare, quale regola equitativa condivisibile, quella ripotata nel Protocollo
d’intesa siglato tra la L.N.D. e l’A.I.C. in data 25/09/2020;
– visto, in particolare, quanto dedotto alla lettera a) dell’art. 3 del Protocollo in parola secondo cui:
“per i compensi maturati ed insoluti nella stagione sportiva 2019/2020, compresi quelli relativi al
periodo intercorrente dalla data dell’1 marzo 2020 al 30 giugno 2020, il Club dovrà provvedere al
pagamento dell’importo pari all’80% della somma totale netta pattuita nell’accordo economico,
detratto quanto eventualmente già percepito dai tesserati a titolo di indennità ex art. 96 del
Decreto Legge 18 marzo 2020 n. 18, convertito con modificazioni dalla Legge 24 aprile 2020, n. 27
relativamente al solo rateo di marzo”, laddove il Protocollo alla lettera c) stabilisce inoltre un
meccanismo ulteriormente compensativo;
– ritenuto, pertanto, che l’importo dell’accordo economico debba riconoscersi nel limite dell’80%
della somma totale netta pattuita (con onere delle parti l’onere di dimostrare le modalità di
determinazione dell’importo netto rispetto a quanto indicato nell’accordo economico), dedotto
quanto eventualmente già percepito dai tesserati a titolo di indennità ex art. 96 del Decreto Legge
18 marzo 2020 n. 18, convertito con modificazioni dalla Legge 24 aprile 2020, n. 27, rispondendo
tale criterio ad equità;
– considerato che i compensi percepiti da calciatori sportivi dilettanti godono di un particolare
regime di tassazione. In particolare, l’articolo 67, comma 1, lettera m) del D.P.R. n. 917/86 prevede
che le indennità di trasferta, i rimborsi forfetari, i premi e i compensi siano da considerarsi redditi
diversi. Sono da comprendere in questo ambito i compensi erogati nell’esercizio di attività sportiva
dilettantistica, dal Coni, Federazioni sportive nazionali, Unire, Enti di promozione sportiva e da
qualunque organismo (incluse quindi le associazioni e, dal 2003, le società sportive
dilettantistiche) comunque denominato che persegua finalità sportive dilettantistiche e che sia da
essi riconosciuto. Le indennità, i rimborsi forfettari, i premi e i compensi percepiti dai collaboratori
sportivi dilettanti, beneficiano della seguente tassazione:
 i primi €. 10.000 complessivamente percepiti nel periodo d’imposta non concorrono alla
formazione del reddito;
 sugli ulteriori €. 20.658,28 è operata una ritenuta alla fonte a titolo d’imposta IRPEF, con aliquota
23%, maggiorata di addizionale regionale e comunale;
 sulle somme eccedenti è operata una ritenuta a titolo di acconto del 23% (primo scaglione IRPEF)
sempre maggiorata dell’addizionale regionale e comunale. Tali parametri operano con riferimento
al periodo di imposta che per le persone fisiche coincide con l’anno solare (e non per stagione
sportiva) ed operano sul totale dei compensi percepiti dallo sportivo dilettante. Pertanto, nel caso
in cui il calciatore abbia percepito nel medesimo periodo di imposta più compensi da diverse
società, lo stesso è tenuto a rilasciare apposita dichiarazione attestante l’ammontare complessivo
dei compensi percepiti al fine di una corretta applicazione delle ritenute da parte di ciascuna
società.
La società erogante deve assolvere agli oneri del sostituto di imposta e, quindi, deve:
 chiedere al percipiente (calciatore) all’atto di ogni pagamento la dichiarazione di avere o meno
superato la soglia di imponibilità;
 provvedere al versamento delle eventuali ritenute fiscali trattenute; provvedere annualmente alla certificazione unica dei compensi corrisposti nell’anno precedente,
anche se inferiori alla soglia di euro 10.000;
 provvedere, per i compensi eccedenti, alla trasmissione del modello 770 in riferimento alle somme
corrisposte nel periodo di imposta precedente;
– rilevato che, senza la prova da parte della società di aver adempiuto a tali oneri fiscali, la domanda
del calciatore sia correttamente formulata con riferimento alla somma lorda prevista dall’accordo
economico, a conferma del consolidato orientamento di questa Commissione, che deve essere
confermato anche in sede di applicazione del criterio equitativo di cui al richiamato Protocollo;
– considerato che il ricorrente ha formulato la propria richiesta economica in applicazione della
regola equitativa di cui sopra, quantificando la domanda in Euro 1.830,00 lordi come da conteggi
esposti nel ricorso, a cui si rimanda;
– considerato che la Società resistente non ha fornito alcuna prova di aver adempiuto agli obblighi
imposti dalla normativa fiscale vigente;
– ritenuto, pertanto, che al ricorrente debba essere riconosciuta, in applicazione dei criteri sopra
esposti, la somma nell’importo lordo ma pur sempre nel rispetto dei richiamati principi della
legislazione fiscale vigente;
P.Q.M.
dichiara dovuto dalla SSD ARL CALCIO FOGGIA 1920 al Sig.Fabrizio CARBONI la somma di Euro
1.830,00 da corrispondersi nel rispetto della legislazione fiscale vigente secondo i principi dettati
nella parte motiva della presente decisione.
Dispone la restituzione della tassa reclamo versata, subordinata alla comunicazione dell’iban
bancario (obbligatoriamente del calciatore) tramite mail all’indirizzo: lnd.amministrazione@figc.it
Si fa obbligo alla Società di comunicare alla Lega Pro, i termini dell’avvenuto pagamento inviando
copia della liberatoria e del documento d’identità del calciatore regolarmente datati e firmati dallo
stesso entro e non oltre 30 giorni (trenta) della data della presente comunicazione giusto quanto
previsto dall’art. 94 ter comma 11 delle N.O.I.F.
Il Segretario Il Presidente
Enrico Ciuffa Fabio Galli
Pubblicato in Roma il 10 Maggio 2021
Il Segretario Generale Il Presidente della LND
Massimo Ciaccolini Cosimo Sibilia