Il Giudice Sportivo, letti gli atti ufficiali, osserva che:
-dal rapporto dell�arbitro risulta che la gara indicata in oggetto non � stata disputata per “il rifiuto di scendere in campo da parte della societ� Manfredonia”;
-dal rapporto del collaboratore della Procura Federale risulta che la gara medesima non si � disputata “su accordo dei dirigenti di entrambe le societ�”;
-dal rapporto del commissario di campo risulta che la gara in oggetto non si � disputata in quanto i calciatori della societ� Manfredonia, raggiunti dalla notizia di un gravissimo lutto che aveva colpito un loro compagno di squadra “lasciavano lo stadio di Barletta alle ore 14.50”;
-dagli atti ufficiali risulta, inoltre, che entrambe le societ� avevano regolarmente consegnato all�arbitro le rituali distinte di gara;
-nella fattispecie occorre precisare che il rinvio di una gara, quando anche concordato dalle due societ�, deve essere preventivamente comunicato alla Lega, soggetto organizzatore dell�evento stesso, per la ratifica dell�accordo;
-solo nella ricorrenza del predetto adempimento pu� parlarsi di gara rinviata, dovendosi in caso contrario considerare la stessa come “gara non disputata” con tutte le conseguenze disciplinari;
-la particolare e tragica natura degli eventi che sono stati all�origine dei fatti innanzi descritti consigliano di valutare gli stessi non tanto sul piano procedurale e regolamentare, quanto su quello strettamente umano, aspetto caratterizzante tutti i rapporti classificabili nell�ambito dei principi della lealt� sportiva;
pertanto, ritenendo che i predetti principi abbiano ispirato i comportamenti di tutti i soggetti coinvolti nella vicenda, si ritiene di dover assumere provvedimenti sanzionatori esclusivamente nei confronti della societ� Manfredonia per il mancato adempimento delle procedure previste dai regolamenti di Lega.
Tutto ci� premesso, delibera di rimettere gli atti alla Lega, per la determinazione della data di recupero della gara e di irrogare alla societ� Manfredonia l�ammenda di � 2.000,00.
Fonte: www.tuttolegapro.com
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