Il Tribunale Federale Nazionale, Sezione Disciplinare, visti gli artt. 23 e 24 CGS, dispone lメapplicazione delle seguenti sanzioni:
– per Sarno Vincenzo: squalifica di 4 (quattro) giornate da scontarsi in gare ufficiali;
– per Vacca Antonio Junior: squalifica di 4 (quattro) giornate, da scontarsi in gare ufficiali oltre allメammenda di タ 3.000,00 (Euro tremila/00);
– per Iemmello Pietro: squalifica di 2 (due) giornate, da scontarsi in gare ufficiali oltre allメammenda di タ 1.500,00 (Euro millecinquecento/00);
– per Chiric� Cosimo: squalifica di 2 (due) giornate, da scontarsi in gare ufficiali oltre all�ammenda di � 1.500,00 (Euro millecinquecento/00);
– per Tito Fabio: squalifica di 3 (tre) giornate, da scontarsi in gare ufficiali oltre allメammenda di タ 1.500,00 (Euro millecinquecento/00);
– per Agnelli Cristian: squalifica di 2 (due) giornate, da scontarsi in gare ufficiali oltre allメammenda di タ 1.500,00 (Euro millecinquecento/00);
– per Gerbo Alberto: squalifica di 2 (due) giornate, da scontarsi in gare ufficiali oltre allメammenda di タ 1.000,00 (Euro mille/00);
– per Mazzeo Fabio: squalifica di 2 (due) giornate, da scontarsi in gare ufficiali oltre allメammenda di タ 1.500,00 (Euro millecinquecento/00);
– per Guarna Enrico: squalifica di 2 (due) giornate, da scontarsi in gare ufficiali oltre allメammenda di タ 1.500,00 (Euro millecinquecento/00);
– per Floriano Roberto: squalifica di 3 (tre) giornate, da scontarsi in gare ufficiali oltre allメammenda di タ 1.000,00 (Euro mille/00);
– per Empereur Alan: squalifica di 5 (cinque) giornate, da scontarsi in gare ufficiali oltre allメammenda di タ 1.500,00 (Euro millecinquecento/00);
– per Narciso Antonio: squalifica di 3 (tre) giornate, da scontarsi in gare ufficiali oltre allメammenda di タ 1.500,00 (Euro millecinquecento/00);
– per Tarolli Stefano: 1 (una) giornata di squalifica da scontarsi in gare ufficiali;
– per Agostinone Giuseppe: squalifica di 2 (due) giornate, da scontarsi in gare ufficiali oltre allメammenda di タ 1.000,00 (Euro mille/00);
– per Padovan Stefano: squalifica di 2 (due) giornate, da scontarsi in gare ufficiali oltre allメammenda di タ 1.000,00 (Euro mille/00);
– per Sainz Maza Lopez Miguel Angel: squalifica di 2 (due) giornate, da scontarsi in gare ufficiali oltre allメammenda di タ 500,00 (Euro cinquecento/00);
– per Quinto Marcello: squalifica di 2 (due) giornate, da scontarsi in gare ufficiali oltre allメammenda di タ 500,00 (Euro cinquecento/00);
– per Agazzi Davide: squalifica di 2 (due) giornate, da scontarsi in gare ufficiali oltre allメammenda di タ 1.000,00 (Euro mille/00);
– per Cannas Cosimo: 3 (tre) giornate di squalifica, da scontarsi in gare ufficiali;
– per Smargiassi Francesco: 3 (tre) giornate di squalifica, da scontarsi in gare ufficiali;
Per il resto delle posizioni, in accoglimento del deferimento, infligge le seguenti sanzioni:
– per Curci Ruggiero Massimo, 5 (cinque) anni di inibizione con preclusione alla permanenza in qualsiasi rango o categoria della F.I.G.C. ai sensi dellメart. 19, comma 3 CGS;
– per Sannella Fedele, 5 (cinque) anni di inibizione con preclusione alla permanenza in qualsiasi rango o categoria della F.I.G.C. ai sensi dellメart. 19, comma 3 CGS;
– per Curci Nicola, 4 (quattro) anni di inibizione;
– per Sannella Francesco Domenico, 4 (quattro) anni di inibizione;
– per Di Bari Giuseppe, 2 (due) mesi di inibizione;
– per Martinelli Luca, 3 (tre) mesi di squalifica;
– per De Almeida Angelo Mariano, 3 (tre) mesi di squalifica;
– per Arcidiacono Pietro, 3 (tre) mesi di squalifica;
– per Sanchez Benito Alejandro, 3 (tre) mesi di squalifica;
– per Possanzini Davide, 3 (tre) mesi di squalifica;
– per De Zerbi Roberto, 3 (tre) mesi di squalifica;
– per Teresa Vincenzo, 3 (tre) mesi di squalifica;
– per Marcattilii Marcattilio, 3 (tre) mesi di squalifica;
– per la Societ� Foggia Calcio Srl la sanzione della penalizzazione di 15 (quindici)
punti in classifica da scontare nella stagione sportiva seguente (2018-2019).
Proscioglie i sig.ri Fares Adolfo Lucio e Ursitti Gianluca in quanto non risulta raggiunta la piena prova sulla riconducibilit� agli stessi dei fatti oggetto di contestazione.
Per Lanzaro Maurizio dispone restituirsi gli atti alla Procura Federale per quanto dicompetenza.
Fonte: Comunicato Ufficiale sentenza FIGC
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