C.O.N.I. � COLLEGIO DI GARANZIA DELLO SPORT GIUDIZIO DI RINVIO EX ART. 62 COMMA 1 C.G.S. C.O.N.I. IN ORDINE AL PARZIALE ACCOGLIMENTO DEL RICORSO PROPOSTO DALLA SOCIET� FOGGIA CALCIO SRL, AFFINCH� RINNOVI LE VALUTAZIONI IN PUNTO DI CONGRUIT� DELLA SANZIONE INFLITTA SEGUITO DELIBERA DELLA CORTE FEDERALE DI APPELLO � SEZIONI UNITE � COM. UFF. N. 022/CFA DEL 22.8.2018 (Collegio di Garanzia dello Sport presso il C.O.N.I. � II Sezione � Decisione n. 80/2018 del 10.12.2018)
1. Con delibera del 2.7.2018, il Tribunale Federale Nazionale � Sezione Disciplinare (Com. Uff. 1/TFN), decidendo sul deferimento proposto dal Procuratore Federale a carico del signor Curci Ruggiero Massimo e di altri 36 incolpati, nonch� della societ� Foggia Calcio S.r.l., riteneva provata � sulla scorta anche di elementi derivanti dallo stralcio di un procedimento penale instaurato dalla Procura della Repubblica di Milano � la condotta illecita posta in essere dal signor Ruggiero Massimo Curci, consistente nell�utilizzo di somme frutto di illecita evasione ovvero elusione fiscale per finanziare l�attivit� del Foggia Calcio S.r.l., della controllante Esseci S.rl. e per corrispondere somme in contanti, non tracciabili e fiscalmente non denunciate (c.d. somme �in nero�) a calciatori, tecnici e tesserati del Foggia Calcio S.r.l. Conseguentemente, irrogava sanzioni sia al citato signor Curci, sia agli altri soggetti aventi cariche sociali all�interno della citata societ� sportiva, sia ai calciatori, tecnici e tesserati che riteneva avessero accettato detti pagamenti in nero. In particolare, comminava venti sanzioni in applicazione dell�art. 24 C.G.S., ulteriori 14 sanzioni ad altrettanti incolpati (inclusa la societ� Foggia calcio s.r.l.) ed assolveva da ogni addebito i signori Fares e Ursitti, ritenendo non raggiunta la prova della relativa responsabilit�; infine, disponeva la restituzione degli atti alla Procura federale per quanto riguardava la posizione del signor Lanzara.
2. Avverso la citata delibera venivano proposti dodici distinti ricorsi innanzi a questa Corte Federale d�Appello. La Corte Federale d�Appello � sezioni unite, decidendo sul citato ricorso (Com. Uff. n.22/CFA del 22.8.2018), in parziale accoglimento del medesimo, riduceva le sanzioni irrogate ai signori Fedele Sannella (inibizione per tre anni), Domenico Sannella (inibizione per un anno) e alla societ� Foggia Calcio S.r.l. (penalizzazione di 8 punti da irrogarsi nel Campionato 2018/2019) ed annullava le sanzioni inflitte agli altri ricorrenti. Con decisione del 10.12.2018 (decisione n. 80/2018), il Collegio di garanzia dello Sport, in parziale accoglimento del ricorso proposto avverso la suddetta decisione, annullava la sanzione inflitta a Domenico Sannella e rinviava a questa Corte federale d�appello perch� rinnovasse la valutazione della congruit� della sanzione inflitta alla societ� Foggia Calcio S.r.l., anche in considerazione della sua mutata valenza afflittiva in relazione alla sopravventa modifica del format del Campionato di Serie B, con riduzione del numero delle squadre partecipanti da 22 a 19.
3. Preliminarmente, occorre ricordare che, analogamente a quanto disposto dall�art. 384, comma 2, c.p.c. per il rinvio del giudizio da parte della Cassazione, quando il Collegio di garanzia dello sport, cassando una precedente decisione, rinvia la causa ad altro Giudice, questi �deve uniformarsi al principio di diritto e comunque a quanto statuito dalla Corte�. Conseguentemente, questo Collegio deve prendere atto sia dell�avvenuto annullamento della sanzione a Domenico Sannella, sia della ritenuta necessit� di verificare la congruit� della sanzione inflitta alla societ� Foggia Calcio S.r.l., �anche� alla luce della sopravventa modifica del format del Campionato di Serie B, con riduzione del numero delle squadre partecipanti da 22 a 19. Il principio di diritto espresso dal Collegio di Garanzia si sostanzia nell�affermazione secondo cui �si debba comunque, tenere conto, per ragioni di equit�, della obiettiva situazione sopravvenuta, non conosciuta n� conoscibile all�allora competente Collegio giudicante al quale, solo, compete la decisione in ordine ad una questione sostanziale di merito, che non pu� certo ridursi ad un mero calcolo numerico, costituendo, invece, determinazione in ordine alla giusta portata afflittiva della sanzione�.
Nell�ottemperare � obbligatoriamente � alla suddetta decisione, nel rispetto degli indicati criteri di equit� e di proporzionalit�, non limitati �ad un mero calcolo numerico� questa Corte non pu� ignorare che con la sua precedente decisione, riformata dal Collegio di garanzia dello sport nei termini anzidetti, era pervenuta alla rideterminazione della complessiva sanzione inflitta alla citata societ�, tenendo conto delle sanzioni inflitte ai signori Fedele e Domenico Sannella (comminando 6 punti in ragione della sanzione inflitta al primo e 2 punti per quella inflitta al secondo).
Pertanto, nel rivalutare la congruit� della sanzione da infliggere alla societ� Foggia Calcio S.r.l., questo collegio, tenuto conto sia delle conseguenze della modifica del format del Campionato Di Serie B, sia dell�annullamento della sanzione inflitta al signor Domenico Sannella, ritiene congruo ridurre la sanzione nella misura, complessivamente rideterminata, di punti 6, da scontarsi nel Campionato 2018/2019.
La misura della sanzione � adeguata al complessivo disvalore dell�illecito accertato e stabilisce un�equa penalizzazione anche in considerazione sulle possibili indirette conseguenze sulla posizione in classifica della societ�, nell�ambito di un Campionato, che, nella stagione in corso, prevede la partecipazione di sole 19 squadre.
Per questi motivi la C.F.A., all�esito del giudizio di rinvio, ridetermina la sanzione della penalizzazione a carico della societ� Foggia Calcio S.r.l. in punti 6.
Fonte: Coni