Era atteso per oggi ed � stato pubblicato pochissimi minuti fa il comunicato ufficiale del Tribunale Federale Nazionale sulla mutualit�: accolta la richiesta di sospensiva del Foggia Calcio e fissata per il 6 luglio 2018 alle ore 12 la decisione definitiva in merito al ricorso.
Il Tribunale Federale Nazionale � Sezione Disciplinare, costituito dal Dott. Cesare Mastrocola Presidente; dall�Avv. Gaia Golia, dall�Avv. Valentino Fedeli Componenti; e del Signor Claudio Cresta Segretario; con la collaborazione dei Signori Salvatore Floriddia, Paola Anzellotti, Antonella Sansoni, si � riunito il giorno 25.6.2018 e ha assunto le seguenti decisioni:
(243) � RICORSO EX ARTT. 6.15 DELLO STATUTO DELLA L.N.P. SERIE B E 43BIS C.G.S. DELLA SOCIET� FOGGIA CALCIO SRL IN PERSONA DEL COMMISSARIO GIUDIZIALE E LEGALE RAPPRESENTANTE P.T. DR NICOLA GIANNETTI, PER L�ANNULLAMENTO DEL VERBALE DELL�ASSEMBLEA ORDINARIA DELLA L.N.P. SERIE B del 5.6.2018 E DEL VERBALE DEL CONSIGLIO DIRETTIVO DEL 7.3.2018.
Il Tribunale Federale Nazionale, Sezione Disciplinare, visto il ricorso ex artt. 6.15 dello Statuto della L.N.P. Serie B e 43bis C.G.S. del 15.6.2018 presentato dalla Societ� Foggia Calcio Srl in persona del Commissario Giudiziale e legale rappresentante p.t. Dr Nicola Giannetti, per l�annullamento del verbale dell�assemblea ordinaria della L.N.P. Serie B del 5.6.2018 e del verbale del Consiglio Direttivo del 7.3.2018;
vista lメistanza cautelare nello stesso contenuta;
vista la memoria della L.N.P. Serie B del 18.6.2018 vista lメistanza di anticipazione di udienza e richiesta di misura cautelare anticipata del 20.6.2018;
udite le parti allメudienza cautelare 25.6.2018;
ritenuto che ad una sommaria delibazione del ricorso, propria di questa fase cautelare, anche alla luce della memoria depositata da controparte, lo stesso non appare destituito di fumus boni iuris;
ritenuto che sotto il profilo del danno grave e irreparabile, nella comparazione degli opposti interessi appare prevalente quello della Societ� ricorrente,
P.Q.M.
Il Tribunale Federale Nazionale, Sezione Disciplinare, interinalmente pronunciando sulla succitata istanza cautelare di sospensiva, la accoglie e, per lメeffetto, sospende gli atti impugnati;
fissa per il giorno 6.7.2018 ore 12 la data in cui il merito del ricorso in questione verr� deciso in via definitiva.
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