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mercoledì , 14 Ottobre 2026
SERIE C

PESCARA: Pescara prosciolto

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DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE A CARICO DI: GERARDO SOGLIA (all�epoca dei fatti, Presidente e legale rappresentante della Soc. Pescara Calcio SpA) E DELLA SOCIETA� DELFINO PESCARA 1936 Srl (nella qualit� di Societ� che ha acquisito il titolo sportivo del Pescara Calcio SpA) (nota n. 733/512pf08-09/SP/blp del 30.7.2009).

Visto il deferimento del 2 aprile 2009 disposto dalla Procura Federale nei confronti del Sig. Gerardo Soglia, Presidente all�epoca dei fatti della societ� Pescara Calcio Spa, per violazione degli artt. 1, co. 1, 8, co. 14 e 10, co. 2, CGS, e nei confronti della Societ� Delfino Pescara 1936 Srl, nella qualit� di societ� che ha acquisito il titolo sportivo del Pescara Calcio Spa, per responsabilit� diretta ai sensi dell�art. 4, co. 1, CGS.
Rilevato che il deferimento � intervenuto per non aver ottemperato la societ� Pescara Calcio Spa al disposto di cui al C.U. del 5 maggio 2008 N�. 94/A, non avendo provveduto a depositare nel termine prescritto del 30 settembre 2008 la garanzia bancaria prevista in caso di splafonamento del budget-tipo pari a � 110.500,00, relativamente al contratto sottoscritto con il calciatore Roberto Cappai;
Ritenuto che il mancato deposito della garanzia bancaria ha prodotto la nullit� del contratto e della variazione di tesseramento e che detto comportamento � stato ascritto al Sig. Gerardo Soglia, all�epoca dei fatti Presidente della Societ�.
Considerato che successivamente il Pescara Calcio � fallito e che in data 20 gennaio 2009 la Societ� � stata aggiudicata all�asta alla Delfino Pescara 1936 Srl e che a quest�ultima Societ�, la F.I.G.C. ha trasferito il titolo sportivo mantenendo i diritti derivanti dalla anzianit� di affiliazione;
Valutato che la notifica originaria del deferimento nei confronti del Sig. Gerardo Soglia non � andata a buon fine e che questa Commissione, con ordinanza 23 aprile 2009, ha rimesso gli atti alla Procura Federale per consentire una nuova notifica dell�atto di deferimento;
Preso atto che la Procura Federale ha rinnovato il deferimento e nuovamente notificato lo stesso al Sig. Gerardo Soglia e alla societ� Delfino Pescara 1936 Srl.
Esaminata la memoria 5 settembre 2009 depositata dalla difesa della societ� Delfino Pescara 1936 srl.
Ascoltato il rappresentante della Procura Federale Avv. Giua, il quale ha concluso per l�affermazione di responsabilit� dei soggetti deferiti chiedendo l�irrogazione delle seguenti sanzioni: inibizione per mesi 1 al Sig. Gerardo Soglia, penalizzazione di punti 2 in classifica generale, da scontare nella corrente stagione sportiva al Delfino Pescara 1936 Srl;
Ascoltati altres� i difensori della societ� Delfino Pescara 1936 Srl, i quali hanno concluso chiedendo in via principale l�improcedibilit� ed inammissibilit� del deferimento, in via subordinata l�irrogazione di una ammenda rinunciando alla domanda proposta, in via estremamente gradata di irrogazione della penalizzazione di 1 punto in classifica generale.
Rilevato che il Sig. Gerardo Soglia non � comparso all�odierna udienza e non ha
depositato alcuna difesa.
Considerato che quanto ascritto al Sig. Gerardo Soglia trova conferma negli atti del giudizio e non risulta contestato dallo stesso soggetto deferito, sicch� lo stesso va ritenuto responsabile dei comportamenti antiregolamentari tenuti e va sanzionato ai sensi di quanto previsto dagli artt. 1, co. 1, 8, co. 14 e 10, co. 2, CGS.
Considerato, invece, per quanto riguarda la societ� deferita, che non pu� non tenersi conto che il Soglia era Presidente del Pescara Calcio Spa, oggi soggetto inesistente dal punto di vista federale essendo stata revocata l�affiliazione e che lo stesso Soglia non � mai stato tesserato per la nuova Societ� (Delfino Pescara 1936 Srl) alla quale � stato trasferito il titolo sportivo;
Ritenuto che, alla luce di tale situazione di fatto, questa Commissione non pu� che uniformarsi al proprio precedente indirizzo giurisprudenziale che, al contrario di quanto ritenuto dalla Procura Federale, non si pone in contrasto con la decisione 7 aprile 2009 la cui motivazione � stata pubblicata su C.U. N�. 264 del 19 giugno 2009 giacch� in quella fattispecie il calciatore in origine tesserato per il Pescara Calcio era poi stato tesserato anche per il Delfino Pescara 1936 mentre il Soglia, Presidente del Pescara Calcio, non ha mai fatto parte a nessun titolo del Delfino Pescara 1936. Conseguentemente, alla luce di tale situazione di fatto, non appare concretizzabile in alcun modo il principio della responsabilit� diretta a carico della Societ� Delfino Pescara 1936 Srl.

P.Q.M.
In parziale accoglimento del deferimento, irroga nei confronti del Sig. Gerardo Soglia la sanzione della inibizione per mesi 3 (tre) e dichiara non doversi procedere nei confronti della societ� Delfino Pescara 1936 Srl.

Fonte: www.forzapescara.net

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